Art. 6.
(Servizi di informazione).

      1. Il Ministero della giustizia, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, cura il coordinamento di servizi di informazione, provvedendo, attraverso campagne e pubblicazioni divulgative, a diffondere e promuovere la conoscenza delle procedure per la risoluzione consensuale e negoziale delle controversie civili.
      2. Al fine di cui al comma 1 presso ogni tribunale ed ufficio del giudice di pace è istituito un servizio di informazione con il compito di fornire al pubblico le notizie necessarie riguardo le associazioni e gli enti operanti nell'ambito territoriale del circondario del tribunale nonché i servizi di risoluzione extragiudiziaria dei conflitti tra le parti che gli stessi prestano.
      3. Il Ministero della giustizia può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, che diano la propria disponibilità a concorrere, anche a titolo gratuito, all'espletamento dell'attività di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

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